Art. 83 cp - Evento diverso da quello voluto dall'agente

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.



Cassazione Penale 41026/2008: individuazione dei presupposti per la responsabilità ex art. 586 cp

Va rimessa alle Sezioni Unite, sussistendo un contrasto giurisprudenziale, la questione relativa all'individuazione dei presupposti per fondare la responsabilità ex art. 586 c.p., del venditore di sostanze stupefacenti per la morte o le lesioni del tossicodipendente. Ed invero, a fronte di un orientamento che ritiene sufficiente, per affermare la responsabilità del venditore, il mero nesso di causalità non interrotto da eventi eccezionali sopravvenuti - e nel caso di successive cessioni, considera comunque non interrotto il rapporto di causalità per effetto delle cessioni intermedie - se ne rinviene un altro che ritiene configurabile la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilità" della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di responsabilità per colpa. Cassazione Penale, sentenza n. 41026 del 24 settembre 2008.




Leggi altri articoli in: Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
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