Art. 136 Codice Privacy d.lgs 196/2003 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
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Cassazione civile 13151/2017 l'interesse pubblico prevale sul diritto alla riservatezza
Con ordinanza n. 13151 emessa il 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione civile ha stabilito che, in ossequio alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, l’interesse pubblico a conoscere i fatti prevale sul diritto alla riservatezza e giustifica la divulgazione di una notizia contenente dati sensibili. Decisione in materia di diritto del giornale a pubblicare su internet intercettazioni registrate per ragioni di servizio, nelle quali si manifestava l’orientamento politico del soggetto.