Art. 151 Codice Privacy d.lgs 196/2003 - Opposizione

Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. 2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.




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