Art. 161 Codice Privacy d.lgs 196/2003 - Omessa o inidonea informativa all'interessato

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.

Articolo così sostituito dall'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con L. 27 febbraio 2009, n. 14.






Leggi altri articoli in: Titolo III - Sanzioni (artt. 161-172)
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