Art. 27 Codice Privacy d.lgs 196/2003 - Garanzie per i dati giudiziari

Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applia quanto previsto dall'articolo 21, comma 1- bis. (1) (1) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 45, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012, n. 35.