Art. 111 cpc - Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Articolo 111 CPC applicabile anche al rito societario
In rito va rilevato che l'operazione di vendita dei titoli è inquadrabile nell'ipotesi della successione a titolo particolare nel diritto controverso regolata dall'art. 111 c.p.c. (applicabile nel rito societario ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 5/03).
Trib. Velletri, sez. I, sentenza 1 ottobre 2007, n. 2624
Intervento volontario ex articolo 111 cpc
Ai sensi dell'art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall'art.269 c.p.c.
Cass. civ. n. 21690/2019
Cass. Civ., sez. I, sentenza 17 aprile 2008, n. 10093