Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. (1) La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. (1) Comma modificato dall’art. 4, comma 8, lett. a), D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, dall’art. 2, comma 35-ter, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall’art. 25, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; tale ultima disposizione si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 183/2011, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 25, comma 5, L. 183/2011. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.