Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, (1) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (2) Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. (3) (…) (4) (1) (1) Le parole: "in carta non bollata" sono state soppresse dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con L. 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Il comma: “Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.” è stato così sostituito dall’ art. 2, co. 1, lett. b), n. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183. Il comma precedente recitava: “Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall’ufficiale giudiziario.” (3) Il comma che così recitava: “Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.” è stato aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. b), n. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e successivamente così modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183. (4) Il comma che così recitava: “Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.” è stato aggiunto dal co. 35-ter dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.