L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, (1) ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie. (1) Le originarie parole: “può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario” sono state così sostituite dall’art. 174, co. 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.