Art. 139 cpc - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta (1), e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

(1) La parola: “l’originale” è stato così sostituito dall’art. 174, co. 3, del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196.



Verbale CDS nullo se la notifica non avviene presso la residenza attuale

La notifica del verbale di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada, effettuata presso l’indirizzo del trasgressore risultante dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ex art. 201 CDS, è nulla se il destinatario si è nel frattempo trasferito presso altro indirizzo non annotato sulla carta di circolazione. In questi casi, la notifica, sia ordinaria che postale, per essere valida richiede il necessario espletamento delle formalità previste dall’art 140 c.p.c. per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario.

Corte di Cassazione sez. II civ. 2 settembre 2011, n. 18049


Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 febbraio 2007, n. 3064


Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 settembre 2007, n. 19218


 Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 settembre 2008, n. 24082


 




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