Art. 143 cpc - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario (1).

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. (2)

(1) Le parole: “e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede” sono state soppresse dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 3 marzo 1994, n. 69 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.



Notifica valida solo con invio raccomandata casa comunale

La notificazione secondo l'art. 140 c.p.c. è valida solo se vengono compiuti tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'invio e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/09/2024, n. 24497


 

Ricerche effettive sul luogo di residenza (140 cpc)

Il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa non può basarsi solo sulle risultanze di una certificazione anagrafica; è necessario che siano compiute effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota del destinatario e che tali ricerche siano registrate nella relata di notifica. In difetto, la notificazione è nulla. Nel caso in cui non sia mai stata effettuata una notifica valida della cartella esattoriale, l'Amministrazione finanziaria decade dalla potestà impositiva alla scadenza del termine di legge. La pretesa fiscale, pertanto, si considera prescritta se viene notificata successivamente anche in caso di tentativo di notifica ex art. 143 c.p.c. non corredato da adeguate ricerche.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/07/2024, n. 18749


 

Mancato rinvenimento nome sul citofono e raccolta di informazioni Ufficiale Giudiziario

In tema di notificazione degli atti tributari, non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05/03/2024, n. 5818


Cass. Civ., sez. I, sentenza 27 marzo 2008, n. 7964


Cass. Civ., sez. I, sentenza 23 maggio 2008, n. 13431


E' possibile notificare ex articolo 143 CPC anche a persona giuridica (notifica ex art. 145 codice di procedura civile), ma solo nei confronti del rappresentante legale. 

Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, n. 2232


 




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