Art. 153 cpc - Improrogabilità dei termini perentori

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma. (1) (1) Comma aggiunto dall’art. 45, co. 19, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Trib. Mondovì, ordinanza 19 febbraio 2010


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