Art. 163 bis cpc - Termini per comparire
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero(7).
[omissis](8)
Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore (5). Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi (6) prima dell'udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all'articolo 171 ter decorrono dall'udienza così fissata(7).
(1) Così modificato con l. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successiva l. 23 febbraio 2006, n. 51 (“sessanta giorni” sostituiti da “novanta giorni”; “centoventi giorni” sostituiti da “centocinquanta giorni”).
L'attore può citare il convenuto a comparire innanzi al giudice istruttore in un giorno liberamente stabilito. Tuttavia, il c.p.c. stabilisce che debbano trascorrere un numero minimo di giorni "liberi" (termine dilatorio) tra la data di notificazione dell'atto di citazione e la data fissata in tale atto per la comparizione delle parti davanti al giudice. L'osservanza del termine è prevista a pena di nullità ex art. 164, 1 comma, c.p.c.; tale nullità è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione del convenuto.
Al termine di comparizione si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre).
(5) Al convenuto è concessa la possibilità di anticipare la data della prima udienza, in quanto l'attore potrebbe abusare dei termini processuali al fine di bloccare l'iniziativa della controparte.
(6) Il termine di cinque giorni vale per la comunicazione alle parti costituite: alle parti non costituite il decreto va notificato personalmente entro un termine congruo in esso fissato, superiore ai cinque giorni liberi antecedenti all'udienza di comparizione fissata dal giudice. La comunicazione del decreto all'attore ha lo scopo di consentirgli di predisporre le proprie difese in tempo utile.
(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(8) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.