Art. 166 cpc - Costituzione del convenuto

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.



Per la costituzione del convenuto “dies a quo” è il giorno dell’udienza

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, è da considerare come “dies a quo” il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal comma 1 dell’art. 155 c.p.c, e come “dies ad quem” il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.

Cass. 7 febbraio 2011, n. 2953.


 




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto
x
 
 
Double-click
 
Select to translate
 
 
Double-click
 
Select to translate

Consulenza Legale online

Richiedi un Parere Legale

Servizio a pagamento
Immediato e Riservato