Art. 166 cpc - Costituzione del convenuto
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.
Per la costituzione del convenuto “dies a quo” è il giorno dell’udienza
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, è da considerare come “dies a quo” il giorno dell’udienza, che perciò va escluso dal computo secondo il principio generale stabilito dal comma 1 dell’art. 155 c.p.c, e come “dies ad quem” il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto dalla norma che si tratti di termine libero.
Cass. 7 febbraio 2011, n. 2953.