Art. 187 cpc - Provvedimenti del giudice istruttore

Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio.

Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma, (1) non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

(1) Le originarie parole: “di cui all’articolo 184” sono state così sostituite dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, e dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.



Assegno di mantenimento: il tribunale può disattendere le dichiarazioni dei redditi: Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 2019, n. 9535

Il tribunale non è tenuto in via automatica a disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, essendo rimessa allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall'art. 187 cod. proc. civ., che affida al giudice la facoltà di ammettere i mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d'ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.