Art. 19 cpc - Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede.

E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 ss. del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.



Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/12/2024, n. 33203

In caso di eccezione di incompetenza territoriale derogabile sollevata da una persona giuridica, l'eccezione è inammissibile per incompletezza se non vengono contestati tutti i fori concorrenti stabiliti dall'art. 19, 1° comma, cod. proc. civ., inclusa l'inesistenza di un suo stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel luogo di competenza del giudice adito.