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All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità [19 disp. att.].
In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.
E' buona norma ed imposto dalla peculiarità del procedimento che in caso di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative ex art. 696 bis cpc il giudice nomini (per il giuramento e gli altri atti di rito) il Consulente tecnico sin dal decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti.