Art. 23 cpc - Foro per le cause tra soci e tra condomini

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, (1) il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. (1) Le parole: "ovvero tra condomini e condominio," sono state aggiunte dall’art. 31, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.