Art. 244 cpc - Modo di deduzione

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.  (1)

(1) I commi che recitavano: “La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all'ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate. Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni.” sono stati abrogati dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.



Corte App. Roma, sez. II, sentenza 8 novembre 2007




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