Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità (1), l'età (2) e la professione, e lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa. Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone. (1) L'indicazione della paternità è omessa in applicazione dell'art. 1, L. 31 ottobre 1955, n. 1064. (2) L’indicazione dell’età è da considerarsi sostituita dall’obbligo di indicazione della data di nascita.