Art. 28 cpc - Foro stabilito per accordo delle parti

La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.



1. Foro convenzionale – regola generale e inderogabilità (sintesi di sistema)

Massima: L’art. 28 c.p.c. consente alle parti di stabilire convenzionalmente la competenza per territorio, attribuendo al foro designato competenza esclusiva solo se la clausola esprime chiaramente la volontà di escludere i fori legali; restano tuttavia inderogabili i fori previsti per fallimento e procedure concorsuali, cause di lavoro, previdenza e assistenza, locazioni e comodati di immobili urbani, affitto di azienda, foro dello Stato, foro del consumatore e sezioni agrarie.
Rif.: Cass. civ., 19.05.2000, n. 10116 (foro fallimentare); Cass. civ., 17.03.2005, n. 4873 (foro lavoro/previdenza/locazioni); Cass. civ., 30.12.1987, n. 639 (Corte cost., convalida di sfratto); Cass. civ., 17.12.2019, n. 32731 (foro del consumatore); Cass. civ., 10.07.2002, n. 10276; Cass. civ., 10.04.2001, n. 5405 (sezioni agrarie).


2. Clausole di foro in contratti telefonici (Telecom)

Massima: La clausola di deroga alla competenza territoriale contenuta nelle condizioni generali di abbonamento telefonico costituisce clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. e deve essere espressamente, specificamente e separatamente approvata per iscritto dal cliente; in difetto, la clausola è nulla e la nullità della deroga di foro può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, con permanenza dei fori legali ex artt. 18–20 c.p.c.
Rif.: Cass. civ., 24.10.2003, n. 18680; Tribunale Busto Arsizio, 09.05.2005 (condizioni generali abbonamento Telecom).


3. Clausole di foro nei contratti di somministrazione/energia tra imprese

Massima: La clausola di foro convenzionale inserita in un contratto tra imprese commerciali, frutto di effettiva trattativa tra le parti e non di mera adesione a condizioni generali predisposte unilateralmente, non richiede la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c.; in tali rapporti “paritari”, il foro convenzionale è valido sulla base della sola sottoscrizione del contratto, purché risulti chiara la volontà comune di conferire natura esclusiva al foro scelto.
Rif.: Tribunale Catania, 04.10.2019 (contratto tra imprese); Tribunale Milano, 21.07.2016; Tribunale Roma, 23.05.2011; Tribunale Monza, 04.09.2006 (foro convenzionale esclusivo).


4. Clausole di foro nei contratti bancari e finanziari – competenza convenzionale e terzo beneficiario

Massima: Nei contratti bancari e assicurativi “per conto di chi spetta” o a favore di terzo, la deroga convenzionale della competenza territoriale ex art. 28 c.p.c. opera solo tra i contraenti diretti e non è opponibile al terzo beneficiario, che resta assoggettato alle regole legali di competenza; la clausola di foro, anche se validamente trascritta, non incide sulla posizione processuale del terzo, il quale può agire o essere convenuto dinanzi al foro individuato dalla legge, indipendentemente dal patto tra banca/assicuratore e stipulante.
Rif.: Cass. civ., 24.11.2004, n. 21875 (assicurazione per conto di chi spetta); Cass. civ., 28.10.2013, n. 24415; Cass. civ., 20.12.2019, n. 33309.


5. Foro convenzionale nei contratti di locazione e comodato – limiti inderogabili

Massima: Nei contratti di locazione e comodato di immobili urbani la competenza per territorio è inderogabile e va radicata presso il tribunale del luogo ove si trova l’immobile, ai sensi dell’art. 447‑bis c.p.c.; qualsiasi clausola di foro convenzionale inserita nel contratto che individui un diverso foro territoriale è nulla per contrasto con l’art. 28 c.p.c., e la nullità può essere rilevata d’ufficio, con prevalenza del foro dell’immobile sugli accordi negoziali.
Rif.: Cass. civ., 17.03.2005, n. 4873; Corte cost., 30.12.1987, n. 639 (inderogabilità convalida sfratto).


6. Foro convenzionale e contratti di lavoro (rapporti bancari/aziendali)

Massima: Nel rapporto di lavoro subordinato, comprese le ipotesi in cui il contratto è concluso con un istituto bancario o grande impresa, la clausola che deroga alla competenza per territorio è valida anche senza specifica approvazione per iscritto, purché sia il risultato di una concreta contrattazione individuale tra datore e lavoratore; tuttavia, restano inderogabili i fori stabiliti dall’art. 413 c.p.c. (foro del luogo di lavoro o della sede dell’azienda) e dalle norme speciali sul lavoro, che limitano l’efficacia dell’accordo di foro.
Rif.: Cass. civ., 06.04.2001, n. 4511 (clausola di foro nel contratto di lavoro).


7. Clausola di foro “per ogni controversia sull’interpretazione e/o esecuzione”

Massima: La clausola che prevede la competenza convenzionale di un determinato foro per “ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del contratto” deve essere interpretata in senso estensivo, come riferita a tutte le controversie occasionate dall’esecuzione del contratto, e non solo alle questioni di mera interpretazione testuale; essa copre ogni contrasto sulle prestazioni dovute in ambito banking, somministrazione, servizi energetici e simili, radicando il foro prescelto su tutte le domande collegate all’esecuzione.
Rif.: Cass. civ., 17.07.2013, n. 17334.


8. Foro convenzionale e consumatore – contratti a distanza, telefonia, e‑commerce

Massima: Nei contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza (telefonia, energia, e‑commerce), la competenza territoriale del foro del consumatore – giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore – è inderogabile; la clausola che sposta la competenza presso il foro del professionista o diverso da quello del consumatore è nulla. In tali controversie, il convenuto che eccepisce l’incompetenza territoriale deve contestare tutti i possibili fori derogabili concorrenti e indicare il giudice competente secondo ciascuno; in difetto, l’eccezione si considera non proposta.
Rif.: Cass. civ., 19.09.2005, n. 19304 (contratti a distanza); Cass. civ., 17.12.2019, n. 32731 (foro del consumatore); Tribunale Monza, 24.09.2005.


9. Clausole di foro in contratti consumeristici – nullità per mancanza di doppia firma e abuso

Massima: Nei rapporti tra professionista (banche, compagnie telefoniche, fornitori energia, operatori e‑commerce) e consumatore, la clausola di foro che impone al consumatore un foro diverso da quello di residenza è soggetta sia all’art. 1341, comma 2, c.c. (necessità di specifica approvazione per iscritto), sia agli artt. 33 ss. del Codice del consumo (divieto di clausole vessatorie). La clausola è nulla ove manchi la doppia firma o sia idonea a creare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore, trasferendo su di lui oneri processuali sproporzionati.
Rif.: Cass. civ., 28.09.2023, n. 27558; Cass. civ., 10.05.2021, n. 6510; Cass. civ., 01.03.2016, n. 4047; Cass. civ., 24.06.2004, n. 11734.


10. Forum convenzionale esclusivo – requisito di “esclusività” nella clausola

Massima: La designazione convenzionale di un foro ex artt. 28 e 29 c.p.c. attribuisce competenza esclusiva al giudice prescelto solo se la clausola contiene un’enunciazione espressa che non lasci dubbio sulla volontà di escludere i fori ordinari; è sufficiente che le parti specifichino che il foro è “esclusivo”, poiché tale qualificazione rende palese l’intento di escludere i fori legali. La clausola è frequente nei contratti bancari, di leasing, finanziamento e fornitura energia tra imprese.
Rif.: Tribunale Milano, 21.07.2016; Tribunale Roma, 23.05.2011; Tribunale Monza, 04.09.2006.


11. Foro convenzionale e arbitrato – irrilevanza della sede arbitrale ai fini dell’art. 28 c.p.c.

Massima: In presenza di clausola compromissoria, l’indicazione della sede dell’arbitrato non integra di per sé un accordo sulla competenza territoriale ai sensi dell’art. 28 c.p.c.; la scelta della città sede dell’arbitrato attiene al funzionamento del procedimento arbitrale e non sposta la competenza del giudice statuale in materia cautelare, che resta determinata dalle norme sulla competenza e non può essere modificata da tale indicazione.
Rif.: Tribunale Napoli, 05.05.2001.


12. Foro convenzionale, rito cautelare uniforme e collegamento con il merito

Massima: Nel rito cautelare uniforme, alla luce del principio di strumentalità attenuata, l’art. 28 c.p.c. va interpretato nel senso che resta inderogabile il criterio di collegamento tra fase cautelare e giudizio di merito di cui all’art. 669‑ter c.p.c.; le parti non possono prevedere con patto di foro convenzionale che la fase cautelare si svolga in una sede diversa da quella competente per il merito, essendo inderogabile il collegamento funzionale tra i due giudizi.
Rif.: Tribunale Lecce – Sezione distaccata di Tricase, 25.10.2012.


13. Foro convenzionale e società di persone – efficacia verso i soci

Massima: Il foro convenzionale esclusivo stabilito in un contratto concluso da una società di persone opera anche nei confronti dei singoli soci, che non possono invocare i propri fori generali per sottrarsi alla clausola; il patto di deroga del foro territoriale, validamente stipulato dalla società, vincola l’ente e si estende, quanto alla competenza processuale, ai suoi componenti per le controversie connesse al contratto.
Rif.: Cass. civ., 29.12.2021, n. 41670.


14. Foro convenzionale e litisconsorzio necessario (contratti bancari plurimi)

Massima: In situazioni di litisconsorzio necessario (ad es. controversie bancarie che coinvolgono più garanti o coobbligati), la determinazione della competenza territoriale mediante accordo ex art. 28 c.p.c. deve avere riguardo alla posizione di tutti i litisconsorti; la deroga non può essere riferita solo ad alcuni, poiché l’unitarietà del rapporto richiede che il giudizio si svolga davanti al medesimo giudice competente per tutti, nel rispetto dei fori inderogabili eventualmente coinvolti.
Rif.: Cass. civ., 16.11.2004, n. 22374.


15. Eccezione di incompetenza territoriale nelle obbligazioni – rapporto con foro convenzionale

Massima: Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, fuori dai casi di foro convenzionale ex art. 28 c.p.c., l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere riferita a tutti gli alternativi criteri di collegamento (artt. 18, 19, 20 c.p.c.); in caso contrario, la competenza resta radicata sul foro non contestato. Tale principio si applica anche quando l’attore ha scelto il foro del consumatore: il convenuto deve contestare la sussistenza di tutti i fori concorrenti altrimenti l’eccezione si considera non proposta.
Rif.: Cass. civ., 30534/2025 (obbligazioni e fori concorrenti); Cass. civ., 17.12.2019, n. 32731 (foro del consumatore).

 



1. Inquadramento generale: che cosa disciplina l’art. 28 c.p.c.

L’art. 28 del codice di procedura civile (rubricato “Foro stabilito per accordo delle parti”) consente alle parti di derogare la competenza per territorio e di scegliere convenzionalmente il giudice competente (“foro convenzionale”) per le controversie che dovessero insorgere dal loro rapporto.
Questa possibilità è propria solo della competenza territoriale: la competenza per materia e per valore resta sempre inderogabile e non può essere modificata da patti contrattuali.

La norma, tuttavia, pone limiti espressi: la competenza per territorio non è derogabile per le cause indicate nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio del P.M.), per l’esecuzione forzata e le relative opposizioni, per i procedimenti cautelari e possessori, per i procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge (ad esempio foro del consumatore, foro fallimentare, foro del lavoro, foro delle sezioni agrarie).


2. Derogabilità e “competenza territoriale inderogabile” (competenza funzionale)

La deroga convenzionale è regolata in combinazione con gli artt. 29 e 30 c.p.c.:

  • l’art. 29 c.p.c. richiede che l’accordo sia per iscritto e riferito a “uno o più affari determinati”;
  • la designazione convenzionale di un foro attribuisce competenza esclusiva al giudice scelto solo se le parti esprimono in modo chiaro la volontà di escludere ogni altro foro legale.

La dottrina parla, nei casi in cui la competenza territoriale è dichiarata “inderogabile” (fallimento, lavoro, locazioni, foro del consumatore, sezioni agrarie), di “competenza funzionale”: si ritiene che, per il corretto funzionamento della giustizia, la causa debba necessariamente essere trattata da un certo tipo di giudice (ad esempio il tribunale del luogo ove si trova l’immobile locato, il tribunale delle imprese, il foro del consumatore).


3. Clausole di foro convenzionale nei contratti: forma, esclusività, doppia firma

Nei contratti, soprattutto quelli standardizzati, è molto diffusa la clausola di scelta convenzionale del foro, con cui le parti stabiliscono che “per qualunque controversia sull’interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà competente esclusivamente il Foro di …”.

La giurisprudenza ha fissato alcuni punti chiave:

  • Competenza esclusiva solo se espressamente pattuita: la semplice indicazione di un foro non basta a renderlo esclusivo; è necessario che la clausola contenga una formulazione che non lasci dubbi sulla volontà di escludere gli altri fori (es. “con esclusione di ogni altro foro concorrente”). È sufficiente l’uso dell’aggettivo “esclusivo”.

    • Trib. Milano 21.07.2016; Trib. Roma 23.05.2011; Trib. Monza 04.09.2006 hanno ritenuto sufficiente la qualifica di “foro esclusivo” per attribuire competenza esclusiva al giudice designato.
  • Interpretazione estensiva della clausola: la clausola che riferisce la competenza convenzionale alle controversie “in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del contratto” comprende tutte le controversie “occasionate dall’esecuzione”, cioè ogni contrasto sui comportamenti dovuti in base al contratto, non solo le questioni interpretative testuali.

    • Cass. civ., 17.07.2013, n. 17334: ha chiarito che l’espressione va letta estensivamente e radica il foro convenzionale su tutte le domande collegate all’esecuzione.
  • Contratti per adesione e condizioni generali – doppia firma: quando la clausola di foro è inserita in condizioni generali di contratto o in moduli/formulari predisposti da una parte (banche, compagnie telefoniche, utilities), essa è considerata vessatoria e richiede, ex art. 1341, comma 2, c.c., una specifica approvazione per iscritto, distinta dalla firma di accettazione del contratto. In difetto, la clausola è nulla e la nullità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado.

    • Cass. civ., 24.10.2003, n. 18680: clausola di foro in contratto per adesione, nulla senza doppia firma.
    • Trib. Busto Arsizio, 09.05.2005: condizioni generali di abbonamento Telecom con foro convenzionale, necessità di specifica approvazione.
  • Validità della firma “richiamata” altrove: Cass. civ., 12.09.2005, n. 17797 ha ritenuto valido l’accordo di deroga anche quando la specifica sottoscrizione non è apposta direttamente sulla clausola di foro, ma in altra parte del contratto che richiama espressamente la clausola (indicandone il numero); in questo caso, la doppia firma soddisfa comunque l’art. 1341 c.c.

  • Contratti fra imprese – niente doppia firma: quando la clausola di foro è contenuta in un contratto tra imprese commerciali, frutto di una vera trattativa e non di mera adesione a condizioni predisposte, non è richiesta la specifica approvazione per iscritto; non esiste una parte “debole” da proteggere e il patto è efficace sulla base del consenso negoziale complessivo.

    • Trib. Catania, 04.10.2019.
  • Rapporti di lavoro: nel rapporto di lavoro subordinato, la clausola di deroga alla competenza territoriale è valida senza doppia firma se deriva da contrattazione individuale tra le parti (non da moduli standard), pur con il limite dei fori inderogabili indicati dall’art. 413 c.p.c.

    • Cass. civ., 06.04.2001, n. 4511.

4. Foro convenzionale e consumatore: inderogabilità e nullità delle clausole abusive

Nella materia dei contratti tra professionista e consumatore, al quadro codicistico si sovrappone il Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206). L’art. 28 c.p.c. va letto insieme agli artt. 33 e 35 Cod. cons., che qualificano come vessatorie e quindi nulle le clausole che comportano un significativo squilibrio dei diritti del consumatore, inclusa la deroga del foro che lo costringe a convenire in giudizio lontano dal proprio luogo di residenza.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che:

  • il foro del consumatore (luogo di residenza o domicilio del consumatore) è inderogabile; qualsiasi clausola che sposti la competenza a favore del professionista è nulla;
  • quando la causa è introdotta davanti al foro del consumatore, il convenuto che eccepisce l’incompetenza territoriale deve contestare tutti i possibili fori concorrenti per territorio (artt. 18, 19, 20 c.p.c.), indicando per ciascuno il giudice competente; altrimenti l’eccezione si considera non proposta.
    • Cass. civ., 17.12.2019, n. 32731: ha applicato questo principio nelle controversie soggette al foro del consumatore.

In pratica, nei contratti di telefonia, energia, banking, e‑commerce:

  • le clausole che indicano il foro del professionista (es. “foro di Milano” sede della banca) sono spesso nulle: mancano di doppia firma e violano il Codice del consumo;
  • il consumatore può agire sempre davanti al proprio foro naturale e invocare la nullità della clausola di foro.

5. Casistica pratica e utilità operative

Per l’utente del sito (avvocato o parte), l’art. 28 c.p.c. è particolarmente rilevante quando ci si domanda “dove posso o devo fare causa?” in presenza di una clausola di foro nel contratto. Alcuni spunti pratici:

  1. Verificare la natura del rapporto

    • Se è un rapporto tra imprese, la clausola di foro convenzionale è di regola valida, anche senza doppia firma, purché non contrasti con fori inderogabili (es. fallimento, sezioni agrarie).
    • Se è un rapporto consumeristico, la clausola va quasi sempre considerata inefficace: occorre controllare doppia firma e compatibilità con Codice del consumo, ma in linea di principio il foro del consumatore prevale.
  2. Controllare la formulazione della clausola

    • Se è indicato un “foro esclusivo”, la competenza esclusiva si ritiene validamente pattuita;
    • se manca l’aggettivo “esclusivo” o equivalente, il foro convenzionale può essere solo concorrente con i fori legali, e l’attore può ancora scegliere fra i diversi fori di legge.
  3. Non trascurare i fori inderogabili

    • Locazioni/comodati: foro del luogo dell’immobile, sempre inderogabile;
    • Lavoro/previdenza: fori speciali ex art. 413 c.p.c.;
    • Sezioni agrarie: foro delle sezioni agrarie ove va accertato il rapporto agrario;
    • Foro del consumatore: inderogabile;
    • In tali materie, ogni clausola di foro convenzionale va considerata sospetta e spesso nulla.
  4. Eccezione di incompetenza territoriale

    • Nelle cause di obbligazioni (fuori dai casi ex art. 28), chi eccepisce incompetenza deve contestare tutti i possibili fori concorrenti (artt. 18–20 c.p.c.), altrimenti la competenza resta radicata sul foro non contestato.
    • Questo rilievo è importante anche quando si discute dell’applicabilità del foro del consumatore.

L’art. 28 c.p.c. è una norma di forte impatto pratico:

  • consente alle parti di predeterminare la sede del futuro processo (foro convenzionale), migliorando prevedibilità e gestione dei contenziosi;
  • tutela, al contempo, alcuni interessi ritenuti “sensibili” (fallimento, lavoro, locazioni, agricoltura, consumatori), rendendo inderogabile la competenza territoriale per garantire che certe controversie siano trattate da giudici “funzionalmente” idonei;
  • interagisce con il diritto dei consumatori e con la disciplina delle clausole vessatorie, costituendo uno degli strumenti principali per contrastare patti di foro abusivi e per garantire al consumatore di non dover “inseguire” il professionista sui tribunali da lui scelti.

Per un utilizzo operativo, chi redige contratti dovrebbe:

  • indicare in modo chiaro il foro convenzionale, specificando se è esclusivo;
  • nei contratti per adesione, raccogliere la specifica approvazione per iscritto;
  • evitare clausole di foro in contrasto con i fori inderogabili, in particolare con il foro del consumatore e quello dei procedimenti speciali. L'Avvocato che agisce in giudizio, invece, dovrebbe sempre verificare se la clausola di foro è valida e se è opponibile alla parte debole, tenendo presente la possibilità di eccepirne la nullità o l’inefficacia per far valere il foro naturale più favorevole.

x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto