Art. 295 cpc - Sospensione necessaria

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 35, L. 26 novembre 1990, n. 353.



Sospensione del giudizio di primo grado (opposizione decreto ingiuntivo) in favore del giudizio di secondo

Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2022 , n. 5340

Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in una situazione nella quale anteriormente era già pendente una causa, pendente in fase d'impugnazione, legata da nesso di continenza con quella relativa al credito oggetto del decreto opposto, l'inapplicabilità della disciplina dell' articolo 39, comma 2, del Cpc e, più in generale, la natura pregiudiziale della causa anteriormente proposta, comporta che il giudice dell'opposizione disponga, onde evitare il possibile contrasto di giudicati, la sospensione, ai sensi dell' articolo 295 del Cpc , del giudizio pendente innanzi a sé fino alla definizione dell'altro.


Trib. Genova, sez. VI civile, sentenza 3 marzo 2008


Cons. Stato, sez. IV, sentenza 5 settembre 2008, n. 4238


 Cons. Stato, sez. V, sentenza 5 febbraio 2009, n. 625


Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 maggio 2009, n. 10495