Art. 299 cpc - Morte o perdita della capacità prima della costituzione

Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis.

Cass. Civ., sez. I, sentenza 2 luglio 2007, n. 14972 e Trib. Torino, sentenza 11 giugno 2008


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