Art. 311 cpc - Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Articolo da ultimo così modificato dall'art. 70, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.