Art. 318 cpc - Contenuto della domanda
La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.
Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281 undecies.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)