Art. 319 cpc - Costituzione delle parti
L'attore si costituisce depositando il ricorso notificato o il processo verbale di cui all'articolo 316 unitamente al decreto di cui all'articolo 318 e con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. Il convenuto si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 281 undecies mediante deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, la procura.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)