Art. 320 cpc - Trattazione della causa
Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.
I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)