Art. 321 cpc - Decisione
Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281 sexies.
La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.
Leggi altri articoli in: Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace (artt. 311-322)