Art. 322 cpc - Conciliazione in sede non contenziosa

L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. 

Articolo così sostituito, prima dall'art. 46, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi dall'art. 31, L. 21 novembre 1991, n. 374, che ha sostituito il giudice di pace competente per territorio al «conciliatore del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora oppure si trova la cosa controversa », a decorrere dal 1° maggio 1995.