Art. 329 cpc - Acquiescenza totale o parziale

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità. L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 maggio 2008, n. 14639