Art. 330 cpc - Luogo di notificazione della impugnazione

Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 (1) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. (1) Le parole: “ai sensi dell’articolo 170”, sono state inserite dall’art. 46, co. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 febbraio 2007, n. 2598, Cass. Civ., sez. tributaria, sentenza 7 settembre 2007, n. 18869, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 29 aprile 2008, n. 10817, Cass. Civ., SS.UU., sentenza 18 febbraio 2009, n. 3818 e Cass. Civ., SS.UU., sentenza 19 febbraio 2009, n. 3960