Art. 336 cpc - Effetti della riforma o della cassazione

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (1) (1) Comma cosi sostituito dall'art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353.