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Art. 337 cpc - Sospensione dell'esecuzione e dei process

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (1) Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata. (1) Comma così sostituito dall'art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353.




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