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Art. 339 cpc - Appellabilità delle sentenze

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. (1) (1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40