Art. 342 cpc - Forma dell'appello
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. (2) Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 50, L. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Comma così sostituito dall’art. 54, comma 1, lett. 0a), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 54, comma 2 del medesimo D.L. 83/2012.