Art. 347 cpc - Forme e termini della costituzione in appello

La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. (1)

L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

(1) Comma così sostituito dall'art. 53, L. 26 novembre 1990, n. 353.






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