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Art. 348 cpc - Improcedibilità dell'appello

L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. (1) Articolo così sostituito dall'art. 54, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Tribunale di Torino, sez. III, sentenza 28 gennaio 2008, n. 523