All'udienza di comparizione l'istruttore verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista nell'articolo 332 oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto d'appello o la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza. Dichiara l'inammissibilita' dell'appello proposto fuori termine o l'improcedibilita' di esso nei casi previsti nell'articolo 348, quando al riguardo non sorgono contestazioni. Dichiara inoltre la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. Tutti i provvedimenti sono dati con ordinanza e sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 357 nei casi ivi previsti. Articolo abrogato dall'art. 5 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.