Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti (2); davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti. (1) Articolo così da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. (2) Le parole: "ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti" sono state inserite dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.