Art. 351 cpc - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile (2) nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. (1) Articolo così da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. (2) Le parole: "non impugnabile" sono state inserite dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.