Art. 353 cpc - Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi (2) dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto. (… ) (3) (1) L’originaria rubrica. “Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione o di competenza” è stata così sostituita dall’art. 46, co. 19, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69. (2) Le parole: “sei mesi” sono state così sostituite dall’art. 46, co. 19, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69. (3) Il comma che recitava: “La disposizione del primo comma si applica anche quando il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, dichiara la competenza di questo.” è stato abrogato dall’art. 89, co. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353.