Nei procedimenti d'appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo. (…) (1) (1) Il precedente comma che recitava: “Davanti al pretore si osservano anche nei procedimenti d'appello le norme del procedimento di primo grado, in quanto applicabili.” è stato abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.