Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il comma che recitava:“Il difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero è rilevato dal giudice d'ufficio in qualunque stato e grado del processo relativamente alle cause che hanno per oggetto beni immobili situati all'estero; in ogni altro caso è rilevato, egualmente d'ufficio, dal giudice se il convenuto è contumace, e può essere rilevato soltanto dal convenuto costituito che non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana.” è stato abrogato dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.
Cass. Civ., SS.UU., sentenza 9 ottobre 2008, n. 24883, Corte Cost. - Ordinanza 30 luglio 2009, n. 257 - Cass. Civ., SS.UU., sentenza 1° luglio 2009, n. 15377