Art. 377 cpc - Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima. Articolo sostituito dall'art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.