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L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.
L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. [2]
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni .
[1] Articolo così sostituito prima dall'art. 4 , L. 26 novembre 1990, n. 353, a far data dal 30 aprile 1995, e poi dal comma 2 dell’art. 45 , L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.
Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 69/2009 , era il seguente: «L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione del ruolo.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.».
In merito a tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006, n. 41 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 353 del 1990 , così disponeva: «L'incompetenza per materia e quella per territorio nei casi previsti nell'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
L'incompetenza per valore può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni momento del giudizio di primo grado.
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado.
L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo.».
[2] Comma così modificato dall’art. 3 , comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7 , comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 164/2024.
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. n. 164/2024 era il seguente: «L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.».