Art. 381 cpc - Provvedimento sul deposito.

La corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina invece la restituzione anche se accoglie il ricorso solo in parte. Articolo abrogato dalla L. 18 ottobre 1977, n. 793.