Art. 388 cpc - Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito.

Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica. Articolo così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.




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