Art. 39 cpc - Litispendenza e continenza di cause

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. (1)

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza (2) la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso. (3)

(1) Articolo sostituito dall’art. 45, co. 3, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente così disponeva: “Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado dl processo, anche d’ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.”

(2) L’originaria parola “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, co. 3, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(3) Le parole: “ovvero dal deposito del ricorso” sono state così sostituite ad opera dell’art. 45, co. 3, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69.



Sospensione del giudizio di primo grado (opposizione decreto ingiuntivo) in favore del giudizio di secondo

Cassazione civile , sez. VI , 18/02/2022 , n. 5340

Qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in una situazione nella quale anteriormente era già pendente una causa, pendente in fase d'impugnazione, legata da nesso di continenza con quella relativa al credito oggetto del decreto opposto, l'inapplicabilità della disciplina dell' articolo 39, comma 2, del Cpc e, più in generale, la natura pregiudiziale della causa anteriormente proposta, comporta che il giudice dell'opposizione disponga, onde evitare il possibile contrasto di giudicati, la sospensione, ai sensi dell' articolo 295 del Cpc , del giudizio pendente innanzi a sé fino alla definizione dell'altro.