Art. 390 cpc - Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione all'udienza, o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter. (1) La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto. (1) Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.




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