Art. 392 cpc - Riassunzione della causa

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi (1) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. (1) Le parole: “un anno” sono state così sostituite dall’art. 46, co. 21, L. 18 giugno 2006, n. 69.

Cass. Civ., SS.UU., sentenza 1 luglio 2008, n. 17938


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